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23/03/2022
» Covid19

COVID: Approvato il nuovo decreto con il progressivo allentamento delle restrizioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri un nuovo decreto-legge, attualmente in attesa di pubblicazione in GAZZETTA UFFICIALE, che introduce misure per il superamento della fase emergenziale da Covid-19.

Il provvedimento va nella direzione di un progressivo superamento delle restrizioni vigenti e contiene le seguenti disposizioni di interesse:

QUARANTENA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO
Art. 4 – Dal 1° aprile 2022: è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. La cessazione dell’isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare; viene del tutto eliminata la quarantena precauzionale, prevedendo che a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS BASE
Art. 6 – Si prevede la graduale eliminazione del green pass base. In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022 è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass base l'accesso ad alcuni servizi e attività tra i quali mense e catering continuativo su base contrattuale; corsi di formazione pubblici e privati. Viene eliminata la necessità del green pass base per l’accesso ai servizi alla persona, e per l’accesso ai pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali. L’obbligo del green pass base per i lavoratori del settore privato viene previsto fino al 30 aprile. Dal 1° al 30 aprile 2022 è necessario il possesso del green pass base per l’accesso e l’utilizzo di alcuni mezzi di trasporto tra cui autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, a offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due Regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti.

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO
Art. 7 – Verrà gradualmente eliminato il green pass rafforzato. In particolare, si prevede che dal 1° al 30 aprile 2022 sarà consentito solo aipossessori del green pass rafforzato l’accesso alle seguenti attività:

  • servizi di ristorazione al banco o al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

OBBLIGO VACCINALE
Art. 8 – Si interviene modificando alcune disposizioni in tema di obblighi vaccinali. In particolare, fermo restando l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni – cittadini italiani e di altri Stati dell’UE residenti in Italia e anche gli stranieri iscritti o meno al servizio sanitario nazionale –, fino al 30 aprile 2022 questi dovranno possedere e, su richiesta, esibire un green pass base, anziché rafforzato, per accedere ai luoghi di lavoro. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, resta la sanzione pecuniaria di 100 euro.

MASCHERINE
Art. 5 - permane l'obbligo di indossarle nei luoghi chiusi fino al 30 aprile 2022; decorsa tale data, il loro uso sarà solo facoltativo, così come già disposto l'11 febbraio con l'abolizione dell'uso delle mascherine all'aperto.

SANZIONI
Artt. 11 e 14 – vengono abrogate numerose disposizioni del DL 52/2021 che contenevano limitazioni e obblighi per lo svolgimento di attività e servizi e di conseguenza vengono soppresse le relative sanzioni. In particolare, decadono le sanzioni previste per le violazioni delle limitazioni imposte dal DL n. 52 ad alcune attività tra cui: ristorazione, spostamenti; corsi di formazione; attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali; musei e altri istituti della cultura; piscine, palestre e centri benessere; impianti sciistici; fiere, convegni e congressi; centri termali e parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie; sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò. Continuano invece ad essere sanzionate, le violazioni relative all’impiego del green pass per l’accesso alle attività stabilite dalla legge (tra cui il green pass “base” per accedere a mense e catering continuativo su base contrattuale e i corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter.1 del DL 52/2021 e dall'art. 4-ter del DL 44/2021 e il green pass “rafforzato” per accesso alle attività di ristorazione, ecc.).

Vengono infine introdotte sanzioni per le violazioni delle nuove disposizioni in materia di isolamento e sorveglianza e utilizzo delle disposizioni in materia di mascherine.In tutti i casi sopra menzionati la sanzione applicabile rimane quella già nota: sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1.000 euro, prevista dall’art. 4 del DL 19/2020. Vengono inoltre modificate le disposizioni in materia di sanzioni accessorie. Si segnala in particolare che decade la sanzione della chiusura dell’attività, da 1 a 10 giorni, prevista a partire dalla terza violazione del divieto di consumo di cibi e bevande al chiuso nei teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e per gli eventi e le competizioni sportive.

In allegato la bozza del decreto legge.






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